La normativa sulla bonifica dell'amianto

La normativa sulla bonifica dell'amianto

 normativa bonifica amianto

 

legge rimozione amianto

La legge 27/03/1992 n. 257 è la prima legge promulgata in Italia sull'amianto, e recepisce la direttiva CEE 91/382 proibendone di fatto la produzione, l’estrazione e la commercializzazione. In particolar modo, essa disciplina lo smaltimento ed il trattamento di quei prodotti che contengono amianto. La necessità di un intervento legislativo si è resa necessaria a seguito dell’acclarata evidenza scientifica del legame esistente tra l’inalazione di fibre di amianto e alcune patologie con conseguenze anche gravi per la salute umana.

I decreti attuativi definiscono quelle che sono le procedure cui attenersi durante le operazioni di bonifica dell’amianto o quelle relative alla valutazione del rischio che le persone corrono in presenza di questo materiale. In dettaglio, il Decreto 6 Settembre 1994 ha stabilito che le modalità per la rimozione, trasporto, deposito e smaltimento di strutture contenenti amianto.

Il decreto ha quindi individuato tre differenti tipi di bonifica:

  • La rimozione, ovvero l’asportazione dei prodotti che contengono amianto, per mezzo di precise procedure volte a tutelare la sicurezza delle persone nonché degli operatori che fisicamente compiono l’operazione. È obbligatoria per prodotti che sono danneggiati oltre il 10% della propria superficie.
  • L’incapsulamento, operazione per la quale il prodotto contenente amianto rimane nel luogo in cui si trova ma viene realizzata una specifica barriera (mediante l’apposizione di diversi strati di una vernice particolare) con l’ambiente esterno.
  • La sovracopertura, per la quale il prodotto rimane nel luogo in cui si trova ma viene realizzata una specifica barriera (mediante pannelli o muri, ad esempio) tra la sua superficie e l’ambiente che lo circonda.

Il decreto prevede inoltre che, nel caso di prodotto che viene trattato secondo il metodo dell’incapsulamento, debba essere obbligatoriamente apportato un programma di manutenzione e controllo considerando che il manufatto non viene rimosso ma rimane in sede.

All’interno dei luoghi di lavoro infine, il testo di legge ha individuato nel datore di lavoro la persona che deve necessariamente accertarsi della presenza di elementi contenenti amianto, nonché valutarne i rischi per i dipendenti e adottare di conseguenza le azioni necessarie a tutelarne la salute.

 

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