Il "
Decreto Salva Casa" è entrato in vigore il 30 maggio 2024 e introduce una serie di misure per
semplificare le procedure edilizie e favorire la regolarizzazione delle piccole difformità, migliorando la
qualità del patrimonio immobiliare esistente. Scopriamo in sintesi cosa cambia.
Decreto Salva Casa, le novitàOltre ad ampliare le categorie di interventi che rientrano nell’
edilizia libera, il Decreto consentirà la
sanatoria edilizia di molti interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo. Questo permette di sanare interventi minori senza la necessità della
doppia conformità edilizia e urbanistica.
In materia di tolleranze costruttive, il D.L. n. 69/2024 aggiunge la
tolleranza e quindi la sanatoria di alcune variazioni parziali di minore entità dei parametri urbanistici ed edilizi delle singole unità immobiliari, che siano state realizzate entro il
24 maggio 2024, pagando una sanzione tra i mille euro ai 31mila.
Inoltre, il
D.L. n. 69/2024 amplia la definizione di tolleranze esecutive, che ora consistono anche nelle difformità nell’esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, come quelli eseguiti su
tetti e coperture, ad esempio la sostituzione di
tegole o coperture danneggiate o la riparazione di guaine impermeabili.
Il decreto introduce soprattutto una
procedura semplificata per il cambio di destinazione d'uso degli edifici: all’interno della stessa categoria funzionale, il cambio di destinazione d’uso sarà sempre ammesso, mentre tra
categorie funzionali diverse sarà ammesso solo per le categorie residenziali, turistico-ricettive, commerciali, produttiva e direzionale e sempre nel centro storico, in zone residenziali consolidate e in espansione. Ecco che quindi diventa più semplice avviare interventi di ristrutturazione sugli edifici e quindi sui tetti.
Decreto Salva Casa, le prossime modificheAppena entrato in vigore, il Decreto Salva Casa potrebbe già essere modificato. In particolare, stanno per essere considerati “abitabili” anche
sottotetti e seminterrati a patto che abbiano una superficie minima di 20mq.
Per maggiori approfondimenti:
Gazzetta Ufficiale.
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